Prestazioni

Dal 1° gennaio 2025 sono operative le prestazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui.

Dal 1° gennaio 2026 sono operativi gli aggiornamenti per le prestazioni di cui alle Lett. da A) ad E).

Dal 1° aprile 2026 sono operative le prestazioni di cui alle Lett. da F) ad M).

Ai dipendenti quadri, impiegati, operai a tempo indeterminato cui manchino un massimo di 24 mesi per la messa in quiescenza e che aderiscano agli accordi sindacali di “ricambio generazionale” e/o “ristrutturazione aziendale” redatti con clausola di salvaguardia spetta un’indennità economica:

QUADRI/IMPIEGATI
per un massimo di 24 mensilità in due anni, che integri quanto percepito con la NASPI, nella misura di non oltre l’80% del minimo dello stipendio base. L’indennità garantita dalla prestazione non potrà superare € 1.000,00 al mese.

OPERAI
per un massimo di 24 mensilità in due anni, nella misura del 60% del minimo di stipendio base.

N.B. La validità dell’accordo di ricambio generazione e/o ristrutturazione aziendale è subordinata all’effettiva erogazione della prestazione da parte dell’EBNCI.

Il numero massimo di domande ammissibili è pari al 3% del totale dei dipendenti del Consorzio, con
la garanzia di:

  • n. 1 domanda, se il Consorzio ha da 1 a 25 dipendenti;
  • minimo 3 domande, massimo 3%, se il Consorzio ha da 26 a 200 dipendenti;
  • oltre 200 dipendenti vale il limite del 3%.

I Consorzi potranno beneficiare della prestazione per una sola volta nell’arco del biennio.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno in cui è previsto il licenziamento, tramite procedura online sul portale EBNCI.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziate di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Ai dipendenti quadri, impiegati ed operai assunti a tempo determinato ed indeterminato, in costanza di rapporto di lavoro, che si avvalgono del congedo parentale di cui all’art 32 del D.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa), è riconosciuta:

un’indennità economica, per la durata del congedo che, inclusa l’indennità erogata dall’INPS a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente superare il 100% del minimo di stipendio base riferito all’inquadramento del dipendente nel mese precedente.
L’indennità potrà essere richiesta fino al raggiungimento dei 6 anni di età del figlio, ovvero, 6 anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

Agli operai avventizi, iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente a quello in cui viene richiesta la prestazione, che si avvalgono del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa), è riconosciuta:

un’indennità economica, per la durata del congedo che, inclusa l’indennità erogata dall’INPS a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente superare il 100% del minimo di stipendio base riferito all’inquadramento del dipendente nel mese precedente.
L’indennità potrà essere richiesta fino al raggiungimento dei 6 anni di età del figlio, ovvero, 6 anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

In entrambe le casistiche la documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente tramite procedura online sul portale EBNCI entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in
cui si è conclusa l’astensione.

L’unica eccezione di natura temporale relativa all’invio della documentazione è quella afferente alla trasmissione dei cedolini paga, il cui termine è pari a 60 giorni.

Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici e che usufruiscono dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 102 del CCNL della bonifica 12 ottobre 2020, è riconosciuto:

un assegno di solidarietà pari al 80% del minimo di stipendio base riferito all’inquadramento del dipendente nel mese precedente alla collocazione in aspettativa, per un massimo di 12 mensilità in un quinquennio.

N.B. l’assegno di solidarietà non potrà superare i € 1.500,00 lordi mensili.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dall’inizio dell’aspettativa, tramite procedura online sul portale EBNCI.

Alle donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano dello specifico congedo di cui all’art. 24 D.lgs. 80/2015, è riconosciuta:

un’indennità pari al 100% del minimo retributivo tabellare per i 3 mesi di congedo fruiti successivamente ai 3 mesi previsti per legge ed indennizzati dall’INPS.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di congedo, tramite procedura online sul portale EBNCI.

L’unica eccezione di natura temporale relativa all’invio della documentazione è quella afferente alla trasmissione dei cedolini paga relativi agli ulteriori tre mesi di fruizione del congedo, il cui termine di trasmissione è pari a 60 giorni.

Agli operai avventizi è riconosciuta un’indennità integrativa giornaliera stabilita in € 12,00 lordi per un massimo di 20 giornate indennizzabili annue, per ogni giorno per cui il dipendente ha percepito l’indennità di malattia a carico dell’INPS.
L’indennità integrativa sarà corrisposta sia nel caso in cui l’evento morboso sia sopravvenuto in costanza di rapporto di lavoro sia qualora sia sopravvenuto a seguito di licenziamento o di sospensione dal lavoro da non oltre 180 giorni.

In caso di decesso del dipendente in costanza di malattia, la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi, previo invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella misura del massimale annuo di 20 giornate.

La documentazione da allegare, così come specificata nel Regolamento EBNCI, deve essere inviata all’Ente entro il sessantesimo giorno dall’avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell’INPS, tramite procedura online sul portale EBNCI.

L’EBNCI riconoscerà n. 12 borse di studio l’anno del valore di 1.500,00 Euro per i figli di lavoratori dipendenti in forza dei Consorzi di Bonifica che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore nell’anno della richiesta di prestazione e che si iscrivano a corsi di Laurea afferenti alle seguenti materie: agraria, geologia, ingegneria ambientale, idraulica, meccanica, elettrotecnica ed informatica, economia agraria. 

Possono presentare domanda per la borsa di studio i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e nel caso di lavoratori avventizi quelli iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione.

Le domande dovranno pervenire entro tre mesi dall’iscrizione al corso di Laurea.

Le borse di studio saranno riconosciute in base al voto conseguito per il diploma di scuola superiore con un voto minimo di 80/100 ed in caso di equivalenza, in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Per i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e per i lavoratori avventizi che siano iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione, con figli minori di età compresa tra 0 e 3 anni, iscritti presso asili nidi pubblici o privati, sarà riconosciuto un contributo “una tantum” di importo pari a 1.000,00 Euro per un solo figlio

Nel caso in cui i genitori siano entrambi dipendenti dei Consorzi di Bonifica, l’indennità potrà essere riconosciuta ad un solo genitore

La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dall’iscrizione presso l’asilo nido.

Ai dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e nel caso di lavoratori avventizi a quelli iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione, che nel corso dell’anno solare acquistino, a fronte di apposita certificazione medica, protesi acustiche è riconosciuto un contributo “una tantum” pari a 1.000,00 Euro per il predetto acquisto.

I dipendenti potranno beneficiare di tale prestazione una sola volta nell’arco di un triennio

La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dall’acquisto.

Per i Consorzi di Bonifica che doteranno di plantari quale DPI i propri dipendenti con qualifica di operaio assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero lavoratori avventizi iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione – è riconosciuto per ogni dipendente un contributo “una tantum” pari a 100,00 Euro.

La richiesta per i medesimi dipendenti potrà essere rinnovata ogni due anni.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.

Ciascun Consorzio potrà richiedere il contributo per un numero massimo di 20 dipendenti.

In caso di decesso di un dipendente in forza presso il Consorzio a tempo indeterminato, a tempo determinato e nel caso dei lavoratori avventizi iscritti per almeno 51 giornate all’EBNCI nell’anno precedente, sarà riconosciuto agli eredi legittimi un contributo pari a 1.000,00 Euro per le spese funerarie

La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dal decesso.

In caso di morte di un dipendente operaio a tempo indeterminato, determinato o avventizio, in conseguenza di un infortunio mortale avvenuto in occasione della prestazione dell’attività lavorativa che ne determini l’iscrizione all’Ente, è riconosciuta complessivamente agli aventi diritto un’indennità una tantum pari a 25.000,00 Euro

La denuncia deve essere fatta entro 30 gg dall’avvenuto decesso, a cura del Datore di Lavoro.